Assicurazioni

Polizze Globali Fabbricato

Di  seguito alcune nozioni generali per conoscere i limiti di copertura assicurativa della polizza condominiale, dopo i quali deve intervenire una adeguata polizza assicurativa “privata”, ovvero di ogni singolo condomino.

Questo ha ovviamente l’obiettivo di tutelare il patrimonio economico del singolo condomino dai rischi, a  volte definiti dal Codice Civile, che sono propri di ogni singolo condomino e quindi non assicurabili dalla polizza condominiale.

La polizza condominiale ha lo scopo basico di assicurare le parti comuni ed esclude le pertinenze private.

In caso di furto, i beni asportati all’interno del singolo appartamento, non sono risarcibili dalla polizza condominiale.

Importante è anche la differenza tra “ricorso terzi” e ” responsabilità civile, o RCT“.

  • Ricorso terzi : definisce in polizza un massimale che tiene indenne un assicurato per i danni direttamente cagionati alle cose dei terzi provocate da incendio, esplosione e scoppio.
  • Responsabilità civile o RCT : per danni cagionati a terzi di cui è civilmente responsabile per morte, lesioni personali, danneggiamenti a cose o animali in conseguenza di fatti accidentali relativi alla vita privata ( es : danni a terzi per caduta vasi o rottura del tubo della lavatrice)

Un aspetto del contratto assicurativo condominiale è il concetto di “rivalsa“, come definito dall’art. 1916 del Codice Civile : “L’assicuratore che ha pagato l’indennità è surrogato, fino alla concorrenza dell’ammontare di essa, nei diritti dell’assicurato verso i terzi responsabili

ES.: un cortocircuito del frigorifero del condomino Mario Rossi innesca un incendio che danneggia gli effetti domestici di Mario Rossi, i muri dell’appartamento di Mario Rossi e danneggia muri e effetti domestici dei suoi tre “vicini di pianerottolo”.

La polizza condominiale risarcisce tutti i danni ,esclusi i danni agli effetti domestci di Maro Rossi.

In questo caso è opportuno avere contratto un’assicurazione privata per assicurare gli effetti domestici ed il ricorso terzi (con adeguato massimale). Stesso concetto vale se l’incendio è innescato da una stufetta lasciata “incautamente accesa” dal singolo condomino.

Un rischio escluso dalla polizza condominiale è per esempio: se Mario Rossi crea un danno da bagnamento al condomino che abita al piano sottostante dovuto al fatto che “incautamente” ha lasciato aperto un rubinetto o si è verificata la rottura di un tubo della lavatrice. In questo caso un’adeguata polizza RCT privata avrebbe pagato il danneggiato per conto di Mario Rossi; stesso concetto  se dovesse cadere un vaso dal balcone di Mario Rossi e che causa un danno a cose o persone sottostanti.

Un rischio escluso dalla polizza condominiale è naturalmente il danno subito dai contenuti o effetti domestici dovuto ad una respondabilità propria del condomino. Se si verifica un danno da incendio ( es: innescato da corto circuito di un elettrodomestico), la polizza condominiale rimborserà il danno al fabbricato e agli impianti al servizio del fabbricato, ma non rimborserà alcun danno agli effetti domestici.

Per sentirsi ben tutelato , quale consiglio possiamo dare a “Mario Rossi”? in modo ragionevole dobbiamo farci consigliare un contratto assicurativo privato che assicuri, coi corretti massimali:

  • Effetti domestici
  • Ricorsi terzi
  • Responsabilità Civile Terzi

Avere invece un’assicurazione “furto” per i propri beni è una scelta individuale e del tutto personale, ma consideriamo il fatto che, generalmente, una buona polizza furto assicura in parte anche i danni da scasso subiti a quelle parti del fabbricato “non parti comuni” e quindi escluse dalla polizza condominiale.

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